Credito di imposta Transizione 5.0
Con il DL n. 19/2024, c.d. “Decreto PNRR” pubblicato sulla G.U. 2.3.2024, n. 52, è stato istituito un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% – 5%.
Soggetti beneficiari
Possono accedere dell’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.
Per poter beneficiare del credito è necessario:
· Il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
· Il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
Investimenti agevolabili
L’agevolazione spetta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):
- destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- effettuati nel 2024 e 2025;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:
– una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;
ovvero, alternativamente
– una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
I “processi interessati” sono i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto o servizio o di una parte essenziale dello stesso.
L’acquisizione del bene può essere effettuata a titolo di proprietà ovvero in leasing, in tale ultimo caso il beneficio spetta all’utilizzatore.
Misura del credito di imposta spettante
Importo investimento | Credito di imposta | ||
Riduz. consumi energetici:dal 3% al 6%(struttura produttiva)ovverodal 6% al 10%(processi) | Riduz. consumi energetici:superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva)ovverosuperiore al 10% fino al 15% (processi) | Riduz. consumi energetici:superiore al 10% (struttura produttiva)ovverosuperiore al 15% (processi) | |
Fino a € 2.500.000 | 35% | 40% | 45% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 15% | 20% | 25% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000 | 5% | 10% | 15% |
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno |
Adempimenti richiesti
L’impresa deve presentare in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE:
· Le certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente attestanti:
– Ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolat
– Ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
· Una comunicazione preventiva concernente la descrizione del progetto di investimento ed il relativo costo
Il GSE invia quotidianamente al MIMIT l’elenco delle imprese che hanno validamente richiesto l’agevolazione e l’importo del credito prenotato.
L’impresa beneficiaria:
· Invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento agevolato;
· Invia al GSE una comunicazione consuntiva di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post rilasciata dal valutatore indipendente. Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’indicazione del credito utilizzabile in compensazione
· Deve conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile
Va inoltre considerato che:
· Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione in esame (può essere utilizzata la seguente dicitura “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito di imposta ex art. 38 DL n. 19/2024”)
· L’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata
– dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– da un revisore legale / società di revisione, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
· esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
· decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante;
· entro il 31.12.2025.
L’ammontare non ancora utilizzato a tale data sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
L’ufficio fiscale rimane a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.