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RC Auto: nuove esenzioni per veicoli operanti in aree private dal 7 aprile 2026

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (“Legge annuale sulle PMI”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026, ha introdotto importanti novità in materia di assicurazione obbligatoria RC Auto.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 7 aprile 2026 e prevedono specifiche deroghe all’obbligo assicurativo per alcune categorie di veicoli utilizzati esclusivamente in aree non accessibili al pubblico.

Le principali novità

1. Carrelli elevatori non immatricolati

Sono esonerati dall’obbligo di RC Auto i carrelli elevatori non immatricolati utilizzati esclusivamente all’interno di:

  • aree aziendali;
  • stabilimenti;
  • magazzini;
  • depositi.

Resta invece invariato l’obbligo assicurativo per i carrelli elevatori immatricolati.

2. Veicoli operanti in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali

L’esenzione si applica anche ai veicoli, immatricolati o meno, utilizzati esclusivamente in aree non accessibili al pubblico all’interno di:

  • aree ferroviarie;
  • porti;
  • aeroporti.

3. Macchine agricole non immatricolate

Non è richiesta la RC Auto per le macchine agricole prive di immatricolazione o di certificato di idoneità tecnica, purché impiegate esclusivamente all’interno di:

  • fondi agricoli;
  • aziende agrarie;
  • spazi interni non accessibili al pubblico.

Attenzione al requisito dell’uso esclusivo

La deroga opera solo se il veicolo viene utilizzato esclusivamente in aree private non accessibili al pubblico. Anche un utilizzo occasionale su strade pubbliche o in aree aperte al pubblico comporta il ripristino dell’obbligo di assicurazione RC Auto.

Resta ferma la responsabilità civile

L’esenzione dalla RC Auto non elimina la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi. La normativa prevede infatti che i veicoli esonerati siano comunque coperti da una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).

Rispetto alla RC Auto, le polizze RCT:

  • non prevedono l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore;
  • non sono soggette ai massimali minimi previsti dalla legge.

Per questo motivo è fondamentale verificare che le coperture RCT siano adeguate al contesto operativo e prevedano massimali coerenti con i rischi effettivi.

Un obbligo che resta la regola generale

Le deroghe introdotte dalla nuova normativa hanno carattere specifico e limitato. Al di fuori dei casi espressamente previsti, l’obbligo di assicurazione RC Auto continua quindi ad applicarsi integralmente.

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