Pac, nuove norme sui terreni a riposo


È stato pubblicato sul sito del Mipaaf, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Decreto Ministeriale 8 aprile 2022, numero 163483 e la circolare Agea n° 34738 del 28/04/2022 che – in attuazione della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea numero C (2022) 1875 del 23 marzo 2022 – definisce i provvedimenti di deroga relativi alla domanda unica della Pac 2022, e finalizzati ad aumentare la produzione agricola per fronteggiare la crisi di approvvigionamento susseguente alla guerra russo-ucraina.

La deroga consente di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ( a partire dall’8 aprile 2022) ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d’interesse ecologico (EFA), autorizzando quindi la deroga alle condizioni relative al pagamento per l’inverdimento, compreso l’uso di prodotti fitosanitari.
In particolare, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

In ragione della specifica coltura o attività praticata sui terreni lasciati a riposo che beneficiano della deroga in questione, le aziende possono dichiarare tali superfici per percepire aiuti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Come chiarito dai Servizi della Commissione con nota prot. 3199955 del 25 aprile 2022, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’azienda che dichiara di coltivare mais sul 75% delle superfici e di lasciare a riposo la quota del 25% delle superfici può decidere di coltivare mais anche sulla parte di 25% di terreno lasciato a riposo in attuazione della deroga, senza che ciò costituisca violazione al rispetto della diversificazione. Sono esclusi dall’applicazione della deroga i terreni a maggese per piante mellifere (specie ricche di polline e nettare) di cui all’art. 46, paragrafo 2, primo comma, lettera m), del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In sintesi, un produttore può decidere sui terreni che attualmente aveva a risposo di coltivare qualsiasi coltura, avendo la possibilità anche sulle aree di utilizzare prodotti fitosanitari. Su dette superfici nel caso sia previsto è possibile chiedere l’eventuale premio accoppiato.

Inoltre, si ricorda che con il Dm 217663 del 13 maggio 2022 la scadenza delle domande Pac 2022 è stata posticipata al prossimo 15 giugno 2022. Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’ufficio Cia di riferimento.

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