Con il DM n. 256203 del 07/06/2024 sono state disposte le modalità di attuazione del Reg. (UE) n. 2024/453 del 05/02/2024, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori di uova e pollame a seguito dell’insorgere di n. 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5, rilevati e notificati, per i quali sono state applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.
Beneficiari
Le misure eccezionali di sostegno al settore avicolo sono applicabili alle categorie merceologiche elencate all’art. 3, comma. 1 del Reg. (UE) n. 2024/453, riportate nel relativo file allegato.
Inoltre possono beneficiare delle suddette compensazioni i seguenti soggetti:
a) imprese produttrici di uova da cova
b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi)
c) imprese di allevamento di pollastre, di ovaiole e di pollame da carne delle specie previste e svezzatori
d) allevamenti da riproduzione
e) centri d’imballaggio di uova
f) mattatoi e trasformatori (se aziende di produzione primaria)
Si precisa che, in caso di rapporto di soccida, sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di aiuto, purché vertano su interventi distinti. Il danno viene comunque riconosciuto solo a chi lo ha effettivamente subito e che può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti.
Ciascun richiedente può presentare 1 sola domanda di aiuto.
Scadenze
Le domande di aiuto dovranno essere compilate esclusivamente mediante l’utilizzo del Sistema informativo AGREA (SIAG) e presentate entro la data del 12/07/2024. Sarà poi la stessa AGREA che provvederà, previa istruttoria, ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto entro e non oltre il 30/09/2024.
Documentazione allegata in base agli interventi ammessi
1) Per tutti gli interventi: una dichiarazione/relazione attestante l’ubicazione dell’allevamento per cui si richiede l’indennizzo, dove si riporta il riferimento normativo (decreto, ordinanza…) che stabilisce l’entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari. In alternativa, una copia del suddetto provvedimento normativo da cui si desumono la “zona regolamentata” e il periodo di applicazione delle misure sanitarie o qualsiasi altra documentazione comprovante la presenza di restrizioni all’allevamento nel periodo oggetto del decreto e l’assenza di concessione delle deroghe previste dai dispositivi del Ministero della Sanità.
2) Per le perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate, mancato accasamento e vuoto sanitario: copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito.
Il giorno di inizio fermo obbligatorio corrisponde alla data di inizio dell’applicazione dei provvedimenti di istituzione delle zone soggette alle restrizioni sulla movimentazione degli animali e/o uova, mentre il giorno di fine fermo obbligatorio coincide con il giorno precedente all’accasamento. In caso di mancata ripresa della produzione per chiusura dell’attività, dopo il termine delle misure sanitarie, non sarà riconosciuto nessun indennizzo.
Per il mancato accasamento, la quantificazione dei capi ammissibili al premio terrà conto del numero di medio dei capi allevati nei cicli precedenti al netto della mortalità, sulla base di regole comuni stabilite a livello nazionale.
Nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell’abbattimento degli animali per le misure dell’aviaria, l’indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario e tale riconoscimento deve considerare tutti i sette giorni della settimana e conteggiare anche le frazioni di settimana.
3) Per gli animali riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente: copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l’uscita anticipata di animali, e ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
4) Per il prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento: copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati e ogni documento utile a dimostrare il danno subito. Eventualmente, copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali.
5) Per la perdita di valore di animali e di prodotti nelle zone regolamentate (compresa ogni altra documentazione probante il danno indiretto subito)
– copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento e copia del registro dell’incubatoio per la distruzione di uova da cova e nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla movimentazione, allegare anche copia del registro di allevamento e copia del registro di produzione delle uova da cova.
– copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento per l’eliminazione/abbattimento del pollame.
– copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da consumo o da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione, e copia del registro dell’incubatoio per la trasformazione di uova in oviprodotti. Nel caso in cui le uova da cova non abbiano potuto raggiungere l’incubatoio per divieti alla movimentazione, allegare anche copia del registro di allevamento.
Per informazioni: Antonio Bonelli, 3317366060, responsabile zootecnia Cia Romagna.